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ATTO COSTITUTIVO DELLA

“MONDOLÉ OUTDOOR - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”

( 19 luglio 2005)

1)      E’ costituita tra i comparenti una associazione sportiva, culturale, ricreativa e del tempo libero senza fine di lucro denominata “MONDOLÉ OUTDOOR - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”, ai sensi dell’art.36 e seguenti del Codice Civile.

2)      L’associazione ha sede in Frazione Alma (Cn) in Via Cavaliere, n° 19

3)      La durata, lo scopo, e le norme che regolano l’Associazione sono stabiliti dallo Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera A).

4)      I componenti del consiglio direttivo, di specifico accordo dei comparenti sono i seguenti  (a seguito di rinnovo con assemblea dei Soci del 29/04/2011)  

Presidente sig. Barabino A.;

Vice Presidente sig. Loreni G.;

Segretario sig.ra Lequio M.;

Consigliere sig. ra Milanesio B.;

Consigliere sig. Merlino F.;

L’Assemblea dei Soci, secondo quanto indicato dall’art. 12 dello Statuto provvede a nominare tre Probiviri;

Sig. ra Iannuzzi A.;

Sig. Firpo F.;

Sig. Roncallo M..

5)      Al Presidente vengono conferiti tutti i poteri di gestione e di legale rappresentanza dell’Associazione, con firma sociale di fronte ai terzi. Gli eletti sono tutti presenti e dichiarano espressamente di accettare la carica, sottoscrivendo il presente atto. Verranno istituiti  libri sociali necessari, i quali saranno tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

STATUTO

della “MONDOLÉ OUTDOOR - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”

Art. 1    DENOMINAZIONE

E' costituita una associazione sportiva dilettantistica, culturale e ricreativa  senza scopo di lucro denominata “MONDOLÉ OUTDOOR - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”.

Art. 2    SEDE

L'associazione ha sede legale in Frazione Alma (Cn) in Via Cavaliere, n° 19.

Con delibera dell’organo amministrativo potranno essere costituite sedi secondarie, succursali e unità locali in genere.

Con deliberazione dell’assemblea dei soci in seduta straordinaria potrà essere variata la sede dell’associazione.

Art. 3    ADESIONE AL MSP

L’Associazione aderisce al Movimento Sportivo Promozionale Italia (MSP Italia), ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI il 13 aprile 1984 e dal Ministero degli Interni, ente nazionale con finalità assistenziali, nonché membro del MSP Europeo, riconosciuto dal Commissario della UE con il titolo di Ente Europeo di Promozione Sportiva, Bruxelles 21 settembre 1987.

Inoltre l’Associazione si conformerà a tutte le norme e direttive impartite dal CONI nonché dagli statuti e dai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali a cui aderisce.

Art. 4    DURATA

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 5    SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'associazione svolge la sua attività per finalità di utilità sociale e senza scopo di lucro alcuno e si prefigge di raggiungere i seguenti scopi:

-          La promozione, diffusione e la pratica di ogni attività sportiva, culturale, turistica, ricreativa e del tempo libero;

-          divulgare e promuovere la cultura locale e la conoscenza del paesaggio;

-          promuovere, organizzare e rappresentare manifestazioni sportive, escursioni, spettacoli teatrali, manifestazioni, mostre, convegni, congressi, corsi, conferenze, seminari, dibattiti, ricerche, viaggi, centri di studio e di addestramento sportivo, scambi d’informazione in Italia e all’estero oltre che incontri educativi e formativi di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri scopi istituzionali;

-          istituire centri estivi e invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero;

-          gestire palestre ed impianti sportivi polivalenti pubblici e privati;

-          attuare servizi e strutture per lo svolgimento delle attività ricreative e del tempo libero, quali sala di lettura, sala giochi, parco divertimenti per l’infanzia e le famiglie, bar interno, spaccio, mense, trattenimenti musicali, videoteca e quanto altro connesso alle attività istituzionali;

-          aderire in Italia e all’estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;

-          svolgere attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente lo sport, la danza, il teatro, la musica ed il tempo libero;

-          esercitare tutte quelle altre funzioni che venissero demandate all’Associazione in virtù di regolamenti e disposizioni delle competenti autorità o per decisione dei soci dell’Associazione;

-          tali scopi potranno essere perseguiti anche attraverso la fondazione o la acquisizione di uno o più periodici, la pubblicazione di prodotti editoriali e la diffusione di materiale per la sensibilizzazione alle problematiche istituzionali dell’associazione;

-          infine, ma in maniera non prevalente, l’associazione potrà svolgere tutte quelle attività, anche commerciali, utili al perseguimento degli scopi sociali  o connesse all’attività istituzionale;

-          nello svolgimento dell’attività l’associazione può avvalersi di apporti di lavoro retribuito mediante l’utilizzo di lavoratori dipendenti e collaboratori esterni, professionisti o imprese;

-          l’associazione potrà inoltre reperire i fondi necessari allo svolgimento di tali attività sia dai soci sia da personale specializzato esterno all’associazione, mediante sovvenzioni e contributi provenienti da CEE, Stato, Università, Regione, Provincia, Comune, Enti pubblici, Enti privati, imprese, società e privati cittadini ricavati dall’organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse, dalle quote sociali e da ogni altra entrata che concorra a sostenere gli scopi dell’associazione.

Art. 6    ISCRIZIONE ED ORDINAMENTO DEGLI ASSOCIATI

Possono essere soci quelle persone fisiche che, condividendo gli scopi dell'associazione, cooperano concretamente alla loro realizzazione e/o fruiscono dei servizi della stessa associazione.

Tutti i soci hanno diritto di voto. Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri, nel pieno rispetto delle norme di cui all’Art. 3 comma 186 e seguenti della L. 23/12/96 n° 662 e successive modifiche de integrazioni, in ossequio al principio della democrazia interna.

I soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa la cui misura viene determinata periodicamente dal consiglio direttivo e che dovrà essere versata in unica soluzione o secondo le modalità stabilite di volta in volta dal consiglio stesso.

La quota o contributo associativo non è trasmissibile e non è rivalutabile.

I soci, oltre che al versamento della eventuale quota associativa, sono tenuti anche  all’osservanza dello Statuto e dell’eventuale Regolamento interno e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie; queste ultime dovranno essere proposte dal Consiglio Direttivo e ratificate dall’ Assemblea.

L’ammissione all’Associazione è subordinata all’avere sempre tenuto, sia nella propria vita privata che pubblica e professionale, condotta specchiata e decorosa nel rispetto dell’ etica e in particolare dell’etica sportiva e ambientale. L'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 6    ORGANI SOCIALI

Sono organi dell’Associazione:

-          l’Assemblea dei soci

-          il Consiglio direttivo

-          il Presidente dell’Associazione

-          il Collegio dei Probiviri

Art. 7    L’ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti gli Associati in regola con il versamento delle eventuali quote, non soggetti alle cause di esclusione o di decadenza di cui al presente Statuto.

L'Assemblea dei Soci si riunisce su convocazione del Presidente stesso in via ordinaria almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, mediante avviso di convocazione che deve contenere il giorno, l’ora e il luogo dell’assemblea e gli argomenti posti all’ordine del giorno e deve essere affisso nella sede sociale almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione. Non è ammesso il voto per delega.

Un terzo dei soci aventi diritto al voto può chiedere la convocazione dell'assemblea (straordinaria). In questo caso la convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.

Sono compiti dell'assemblea: a) deliberare sugli indirizzi generali dell'associazione; b) approvare il rendiconto economico e finanziario annuale consuntivo e l’eventuale preventivo; c) nominare i componenti del direttivo fissandone il numero prima dell'elezione, determinando il loro eventuale rimborso spese; d) deliberare su ogni argomento sottopostole dal consiglio direttivo; e) modificare lo statuto sociale e i regolamenti in seduta straordinaria; f) deliberare in ordine allo scioglimento dell'associazione.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente e in sua assenza o impedimento da un socio nominato dall'assemblea stessa,  prima dell'inizio dei lavori.

Art. 8    NORME SULLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

 Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I soci deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti. Le assemblee straordinarie, di modificazione dello statuto, sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. In seconda convocazione le assemblee straordinarie sono valide con qualsiasi numero di soci presenti e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. Di ogni assemblea verrà redatto apposito verbale, che verrà trascritto su apposito registro a disposizione di tutti i soci presso la sede sociale.

 

Art. 9    IL CONSIGLIO DIRETTIVO

 Il consiglio direttivo è investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta salva la ratifica dell’Assemblea de soci e con il divieto di modificare lo Statuto ed il Regolamento interno,  con riferimento alle indicazioni programmatiche generali dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea, ed elegge al suo interno il proprio Presidente. Esso dura in carica quattro anni. I componenti del consiglio direttivo, che variano da un minimo di tre a un massimo di nove, sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda un terzo dei suoi membri. Le delibere del Consiglio direttivo sono valide quando sono assunte con la maggioranza assoluta dei membri, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il consiglio direttivo nomina al suo interno un segretario verbalizzante.

Se durante il periodo di gestione vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a reintegrarne il numero in surroga.

Qualora venga a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente o uno dei consiglieri rimanenti deve convocare con urgenza l’Assemblea dei soci per la nuova nomina dell’intero Consiglio.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo la possibilità di corrispondere il rimborso delle spese effettivamente sopportate in relazione a particolari incarichi ricoperti.

In ossequio a quanto disposto dall’art.90, comma 18 della Legge 289/2002, è fatto divieto per i membri del Consiglio Direttivo di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina.

Art. 10              FUNZIONI E COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del consiglio direttivo: a) curare l'esecuzione delle delibere dell'assemblea; b) progettare e verificare lo svolgimento delle attività sociali, stipulare contratti con allenatori, atleti ed altri collaboratori in generale; c) predisporre il bilancio consuntivo annuale e l’eventuale bilancio preventivo; d) deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci, sentito in quest’ultimo caso il parere non vincolante del Collegio dei Probiviri; e) fissare la misura della quota sociale, la sua durata temporale e gli eventuali contributi associativi supplementari; f) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l'apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività sociali; g) assumere personale dipendente o stipulare contratti d'opera con soci e terzi; h) deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'assemblea dalle norme di legge o dal presente statuto; i) redigere l’eventuale Regolamento interno che dovrà essere approvato dai soci all’unanimità.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere.

Art. 11              IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell'associazione ed è nominato dal consiglio direttivo. Il vicepresidente, pure nominato dal consiglio direttivo, ricopre le funzioni del presidente in caso di indisponibilità. Poteri speciali per la firma di singoli atti possono essere attribuiti eventualmente ad operatori dell'associazione.

Sono attribuzioni del Presidente:

-          convocare l’Assemblea dei Soci e riunire il Consiglio Direttivo;

-          curare i rapporti dell’Associazione con le pubbliche amministrazioni a livello nazionale ed internazionale, con altre organizzazioni italiane e straniere, con delega del Consiglio Direttivo;

-          in casi eccezionali e di particolare urgenza, il Presidente può decidere e curare rapporti con referenti esterni salvo ratifica al Consiglio Direttivo entro trenta giorni.

Art. 12              IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti dall’assemblea dei soci. Il Collegio è competente a giudicare su tutte le controversie di natura giurisdizionale e disciplinare, nonché sulle vertenze di qualsiasi tipo fra gli associati. In caso di decadenza del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri rimane in carica sino alla nuova assemblea che nominerà i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio stesso. Tale organo è competente a prendere tutte le decisioni necessarie in caso di irregolare funzionamento dell’Associazione o di uno dei suoi organi, nonché nel caso di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni nell’ordinamento sportivo.

Art. 13              PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

 Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote associative e contributi degli aderenti, dai contributi dei privati, della Comunità Europea, dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche, da contributi di organismi internazionali, da rimborsi derivanti da convenzioni, da entrate derivanti da ogni attività intrapresa dall’Associazione per il raggiungimento degli scopi, da donazioni, lasciti e da ogni cespite che potrà essere conseguito nel rispetto delle norme vigenti. Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'associazione si provvederà con i proventi delle attività sociali. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L'assemblea deve approvare il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile di ogni anno. Gli eventuali avanzi annuali di gestione saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. Ai sensi dell’art.37 del codice civile, i soci non possono chiedere la divisione del fondo o patrimonio sociale, né chiedere la restituzione della quota o quote versate.

Le quote associative non sono rivalutabili.

Art.14               DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

 Durante la sua vita l’associazione non potrà distribuire, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 15 CAUSE DI SCIOGLIMENTO UNILATERALE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

 I soci cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Il socio che cessa di appartenere alla associazione per recesso, decadenza od esclusione, non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.

 

Art. 16              RECESSO

Può recedere su domanda il socio che non sia più in grado di collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi sociali. Il recesso è accordato dal consiglio direttivo tenendo conto degli impegni che il socio ha in corso con l'associazione.

Art. 17              DECADENZA

Può essere dichiarato decaduto il socio: a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; b) che non sia più in grado di concorrere in alcun modo al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 18              ESCLUSIONE

Può essere escluso il socio: a) che svolga attività in contrasto con quelle dell'associazione; b) che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti; c) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'associazione d) che abbia ricevuto condanne penali. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.

Art. 19              MORTE

In caso di morte dell’associato, cessano i suoi obblighi eventuali verso l’Associazione e nulla sarà dovuto ai suoi eredi.

Art. 20              SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

 In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'associazione, il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, andranno devolute ad un ente o istituzione con analoghe finalità o con fini di pubblica utilità,  designati dall’Assemblea dei soci.

A nessun titolo il Patrimonio sociale potrà essere assegnato ai soci.

 

Art. 21              CLAUSOLA COMPROMISSORIA

 Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l’associazione o suoi organi saranno sottoposte alla competenza del Collegio dei Probiviri. I soci si impegnano a non adire ad altra autorità che non sia quella del Collegio dei Probiviri, salve le competenze previste dalla legge.

Il Collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore, senza vincoli di procedura ed il suo lodo, pronunciato e bono et aequo entro sessanta giorni dalla prima riunione del Collegio, sarà inappellabile e deciderà anche circa le spese.

Art. 22 RIMANDO

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia di enti non commerciali.

Letto, approvato e sottoscritto.

Alma, lì 19 luglio 2005