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ATTO
COSTITUTIVO DELLA “MONDOLÉ
OUTDOOR - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA” (
19 luglio 2005) 1)
E’ costituita tra i comparenti una associazione sportiva, culturale,
ricreativa e del tempo libero senza fine di lucro denominata “MONDOLÉ
OUTDOOR - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”, ai sensi dell’art.36 e
seguenti del Codice Civile. 2)
L’associazione ha sede in Frazione Alma (Cn) in Via Cavaliere, n° 19 3)
La durata, lo scopo, e le norme che regolano l’Associazione sono
stabiliti dallo Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera A). 4)
I componenti del consiglio direttivo, di specifico accordo dei
comparenti sono i seguenti (a
seguito di rinnovo con assemblea dei Soci del 29/04/2011) Presidente
sig. Barabino A.; Vice
Presidente sig. Loreni G.; Segretario
sig.ra Lequio M.; Consigliere
sig. ra Milanesio B.; Consigliere
sig. Merlino F.; L’Assemblea
dei Soci, secondo quanto indicato dall’art. 12 dello Statuto provvede a
nominare tre Probiviri; Sig. ra
Iannuzzi A.; Sig. Firpo
F.; Sig.
Roncallo M.. 5)
Al Presidente vengono conferiti tutti i poteri di gestione e di legale
rappresentanza dell’Associazione, con firma sociale di fronte ai terzi. Gli
eletti sono tutti presenti e dichiarano espressamente di accettare la carica,
sottoscrivendo il presente atto. Verranno istituiti
libri sociali necessari, i quali saranno tenuti a cura del Consiglio
Direttivo. STATUTO della
“MONDOLÉ
OUTDOOR - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA” Art.
1 DENOMINAZIONE E'
costituita una associazione sportiva dilettantistica, culturale e ricreativa
senza scopo di lucro denominata “MONDOLÉ
OUTDOOR - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”. Art.
2 SEDE L'associazione
ha sede legale in Frazione Alma (Cn) in Via Cavaliere, n° 19. Con
delibera dell’organo amministrativo potranno essere costituite sedi
secondarie, succursali e unità locali in genere. Con
deliberazione dell’assemblea dei soci in seduta straordinaria potrà essere
variata la sede dell’associazione. Art.
3 ADESIONE AL MSP L’Associazione
aderisce al Movimento Sportivo Promozionale Italia (MSP Italia), ente di
promozione sportiva riconosciuto dal CONI il 13 aprile 1984 e dal Ministero
degli Interni, ente nazionale con finalità assistenziali, nonché membro del
MSP Europeo, riconosciuto dal Commissario della UE con il titolo di Ente
Europeo di Promozione Sportiva, Bruxelles 21 settembre 1987. Inoltre
l’Associazione si conformerà a tutte le norme e direttive impartite dal
CONI nonché dagli statuti e dai regolamenti delle Federazioni sportive
nazionali a cui aderisce. Art.
4 DURATA L'associazione
ha durata illimitata. Art.
5 SCOPO E OGGETTO
SOCIALE L'associazione
svolge la sua attività per finalità di utilità sociale e senza scopo di
lucro alcuno e si prefigge di raggiungere i seguenti scopi: -
La
promozione, diffusione e la pratica di ogni attività sportiva, culturale,
turistica, ricreativa e del tempo libero; -
divulgare
e promuovere la cultura locale e la conoscenza del paesaggio; -
promuovere,
organizzare e rappresentare manifestazioni sportive, escursioni, spettacoli
teatrali, manifestazioni, mostre, convegni, congressi, corsi, conferenze,
seminari, dibattiti, ricerche, viaggi, centri di studio e di addestramento
sportivo, scambi d’informazione in Italia e all’estero oltre che incontri
educativi e formativi di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei
propri scopi istituzionali; -
istituire
centri estivi e invernali con finalità sportive, culturali, ricreative,
turistiche e del tempo libero; -
gestire
palestre ed impianti sportivi polivalenti pubblici e privati; -
attuare
servizi e strutture per lo svolgimento delle attività ricreative e del tempo
libero, quali sala di lettura, sala giochi, parco divertimenti per
l’infanzia e le famiglie, bar interno, spaccio, mense, trattenimenti
musicali, videoteca e quanto altro connesso alle attività istituzionali; -
aderire
in Italia e all’estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al
raggiungimento degli scopi sociali; -
svolgere
attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente lo sport,
la danza, il teatro, la musica ed il tempo libero; -
esercitare
tutte quelle altre funzioni che venissero demandate all’Associazione in virtù
di regolamenti e disposizioni delle competenti autorità o per decisione dei
soci dell’Associazione; -
tali
scopi potranno essere perseguiti anche attraverso la fondazione o la
acquisizione di uno o più periodici, la pubblicazione di prodotti editoriali
e la diffusione di materiale per la sensibilizzazione alle problematiche
istituzionali dell’associazione; -
infine,
ma in maniera non prevalente, l’associazione potrà svolgere tutte quelle
attività, anche commerciali, utili al perseguimento degli scopi sociali
o connesse all’attività istituzionale; -
nello
svolgimento dell’attività l’associazione può avvalersi di apporti di
lavoro retribuito mediante l’utilizzo di lavoratori dipendenti e
collaboratori esterni, professionisti o imprese; -
l’associazione
potrà inoltre reperire i fondi necessari allo svolgimento di tali attività
sia dai soci sia da personale specializzato esterno all’associazione,
mediante sovvenzioni e contributi provenienti da CEE, Stato, Università,
Regione, Provincia, Comune, Enti pubblici, Enti privati, imprese, società e
privati cittadini ricavati dall’organizzazione di manifestazioni o
partecipazione ad esse, dalle quote sociali e da ogni altra entrata che
concorra a sostenere gli scopi dell’associazione. Art.
6 ISCRIZIONE ED
ORDINAMENTO DEGLI ASSOCIATI Possono essere soci quelle persone fisiche che, condividendo gli scopi dell'associazione, cooperano concretamente alla loro realizzazione e/o fruiscono dei servizi della stessa associazione. Tutti
i soci hanno diritto di voto. Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e
gli stessi doveri, nel pieno rispetto delle norme di cui all’Art. 3 comma
186 e seguenti della L. 23/12/96 n° 662 e successive modifiche de
integrazioni, in ossequio al principio della democrazia interna. I
soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa la cui misura viene
determinata periodicamente dal consiglio direttivo e che dovrà essere versata
in unica soluzione o secondo le modalità stabilite di volta in volta dal
consiglio stesso. La
quota o contributo associativo non è trasmissibile e non è rivalutabile. I
soci, oltre che al versamento della eventuale quota associativa, sono tenuti
anche all’osservanza dello
Statuto e dell’eventuale Regolamento interno e delle deliberazioni assunte
dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale
attraverso versamenti di quote straordinarie; queste ultime dovranno essere
proposte dal Consiglio Direttivo e ratificate dall’ Assemblea. L’ammissione
all’Associazione è subordinata all’avere sempre tenuto, sia nella propria
vita privata che pubblica e professionale, condotta specchiata e decorosa nel
rispetto dell’ etica e in particolare dell’etica sportiva e ambientale.
L'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. Art.
6 ORGANI SOCIALI Sono
organi dell’Associazione: -
l’Assemblea
dei soci -
il
Consiglio direttivo -
il
Presidente dell’Associazione -
il
Collegio dei Probiviri Art.
7 L’ASSEMBLEA DEI
SOCI L’Assemblea
dei Soci è costituita da tutti gli Associati in regola con il versamento
delle eventuali quote, non soggetti alle cause di esclusione o di decadenza di
cui al presente Statuto. L'Assemblea
dei Soci si riunisce su convocazione del Presidente stesso in via ordinaria
almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta il Consiglio Direttivo
lo ritenga opportuno, mediante avviso di convocazione che deve contenere il
giorno, l’ora e il luogo dell’assemblea e gli argomenti posti all’ordine
del giorno e deve essere affisso nella sede sociale almeno trenta giorni prima
di quello fissato per la riunione. Non è ammesso il voto per delega. Un
terzo dei soci aventi diritto al voto può chiedere la convocazione
dell'assemblea (straordinaria). In questo caso la convocazione deve avvenire
entro 20 giorni dalla richiesta. Sono
compiti dell'assemblea: a) deliberare sugli indirizzi generali
dell'associazione; b) approvare il rendiconto economico e finanziario annuale
consuntivo e l’eventuale preventivo; c) nominare i componenti del direttivo
fissandone il numero prima dell'elezione, determinando il loro eventuale
rimborso spese; d) deliberare su ogni argomento sottopostole dal consiglio
direttivo; e) modificare lo statuto sociale e i regolamenti in seduta
straordinaria; f) deliberare in ordine allo scioglimento dell'associazione. Le
assemblee sono presiedute dal Presidente e in sua assenza o impedimento da un
socio nominato dall'assemblea stessa, prima
dell'inizio dei lavori. Art.
8 NORME SULLE
DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI Le
assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la
metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei
partecipanti. I soci deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione
con la maggioranza dei presenti. Le assemblee straordinarie, di modificazione
dello statuto, sono valide in prima convocazione con la presenza della
maggioranza dei soci e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.
In seconda convocazione le assemblee straordinarie sono valide con qualsiasi
numero di soci presenti e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei
presenti. Di ogni assemblea verrà redatto apposito verbale, che verrà
trascritto su apposito registro a disposizione di tutti i soci presso la sede
sociale. Art.
9 IL CONSIGLIO
DIRETTIVO Il
consiglio direttivo è investito di poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione, fatta salva la ratifica dell’Assemblea de soci e con il
divieto di modificare lo Statuto ed il Regolamento interno,
con riferimento alle indicazioni programmatiche generali
dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea, ed elegge
al suo interno il proprio Presidente. Esso dura in carica quattro anni. I
componenti del consiglio direttivo, che variano da un minimo di tre a un
massimo di nove, sono rieleggibili. Il
Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e inoltre ogni
qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda un terzo dei
suoi membri. Le delibere del Consiglio direttivo sono valide quando sono
assunte con la maggioranza assoluta dei membri, in caso di parità prevale il
voto del Presidente. Il consiglio direttivo nomina al suo interno un
segretario verbalizzante. Se
durante il periodo di gestione vengono a mancare uno o più membri, il
Consiglio Direttivo provvede a reintegrarne il numero in surroga. Qualora
venga a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, il
Presidente o uno dei consiglieri rimanenti deve convocare con urgenza
l’Assemblea dei soci per la nuova nomina dell’intero Consiglio. Tutte
le cariche sono gratuite, salvo la possibilità di corrispondere il rimborso
delle spese effettivamente sopportate in relazione a particolari incarichi
ricoperti. In
ossequio a quanto disposto dall’art.90, comma 18 della Legge 289/2002, è
fatto divieto per i membri del Consiglio Direttivo di ricoprire cariche
sociali in altre società o associazioni sportive nell’ambito della medesima
disciplina. Art.
10
FUNZIONI E COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Sono
compiti del consiglio direttivo: a) curare l'esecuzione delle delibere
dell'assemblea; b) progettare e verificare lo svolgimento delle attività
sociali, stipulare contratti con allenatori, atleti ed altri collaboratori in
generale; c) predisporre il bilancio consuntivo annuale e l’eventuale
bilancio preventivo; d) deliberare in materia di ammissione, recesso,
decadenza ed esclusione dei soci, sentito in quest’ultimo caso il parere non
vincolante del Collegio dei Probiviri; e) fissare la misura della quota
sociale, la sua durata temporale e gli eventuali contributi associativi
supplementari; f) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale,
mobiliare e finanziaria compresa l'apertura di conti correnti con enti
finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività sociali; g)
assumere personale dipendente o stipulare contratti d'opera con soci e terzi;
h) deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non
riservati all'assemblea dalle norme di legge o dal presente statuto; i)
redigere l’eventuale Regolamento interno che dovrà essere approvato dai
soci all’unanimità. Il
Consiglio Direttivo elegge fra i suoi componenti il Presidente, il
Vicepresidente ed il Tesoriere. Art.
11
IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE Il
Presidente ha la firma e la rappresentanza dell'associazione ed è nominato
dal consiglio direttivo. Il vicepresidente, pure nominato dal consiglio
direttivo, ricopre le funzioni del presidente in caso di indisponibilità.
Poteri speciali per la firma di singoli atti possono essere attribuiti
eventualmente ad operatori dell'associazione. Sono
attribuzioni del Presidente: -
convocare
l’Assemblea dei Soci e riunire il Consiglio Direttivo; -
curare
i rapporti dell’Associazione con le pubbliche amministrazioni a livello
nazionale ed internazionale, con altre organizzazioni italiane e straniere,
con delega del Consiglio Direttivo; -
in
casi eccezionali e di particolare urgenza, il Presidente può decidere e
curare rapporti con referenti esterni salvo ratifica al Consiglio Direttivo
entro trenta giorni. Art.
12
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI Il
Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti dall’assemblea dei
soci. Il Collegio è competente a giudicare su tutte le controversie di natura
giurisdizionale e disciplinare, nonché sulle vertenze di qualsiasi tipo fra
gli associati. In caso di decadenza del Consiglio Direttivo, il Collegio dei
Probiviri rimane in carica sino alla nuova assemblea che nominerà i
componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio stesso. Tale organo è
competente a prendere tutte le decisioni necessarie in caso di irregolare
funzionamento dell’Associazione o di uno dei suoi organi, nonché nel caso
di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni nell’ordinamento
sportivo. Art.
13
PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO Il
patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote associative e
contributi degli aderenti, dai contributi dei privati, della Comunità
Europea, dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche, da contributi di
organismi internazionali, da rimborsi derivanti da convenzioni, da entrate
derivanti da ogni attività intrapresa dall’Associazione per il
raggiungimento degli scopi, da donazioni, lasciti e da ogni cespite che potrà
essere conseguito nel rispetto delle norme vigenti. Alle spese occorrenti per
il funzionamento dell'associazione si provvederà con i proventi delle attività
sociali. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di
ogni anno. L'assemblea deve approvare il bilancio predisposto dal Consiglio
Direttivo entro il 30 aprile di ogni anno. Gli eventuali avanzi annuali di
gestione saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle direttamente connesse. Ai sensi dell’art.37 del
codice civile, i soci non possono chiedere la divisione del fondo o patrimonio
sociale, né chiedere la restituzione della quota o quote versate. Le
quote associative non sono rivalutabili. Art.14
DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI Durante
la sua vita l’associazione non potrà distribuire, neanche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo
che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. Art.
15 CAUSE DI SCIOGLIMENTO UNILATERALE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO I
soci cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza,
esclusione e per causa di morte. Il
socio che cessa di appartenere alla associazione per recesso, decadenza od
esclusione, non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già
pagate. Art.
16
RECESSO Può
recedere su domanda il socio che non sia più in grado di collaborare e/o
partecipare al perseguimento degli scopi sociali. Il recesso è accordato dal
consiglio direttivo tenendo conto degli impegni che il socio ha in corso con
l'associazione. Art.
17
DECADENZA Può
essere dichiarato decaduto il socio: a) che abbia perduto i requisiti per
l'ammissione; b) che non sia più in grado di concorrere in alcun modo al
raggiungimento degli scopi sociali. Art.
18
ESCLUSIONE Può
essere escluso il socio: a) che svolga attività in contrasto con quelle
dell'associazione; b) che non osservi le deliberazioni degli organi sociali
competenti; c) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli
obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'associazione d) che abbia ricevuto
condanne penali. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che
al socio sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare
l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali
controdeduzioni. Art.
19
MORTE In
caso di morte dell’associato, cessano i suoi obblighi eventuali verso
l’Associazione e nulla sarà dovuto ai suoi eredi. Art.
20
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE In
caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'associazione, il patrimonio
residuo e le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di
liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, andranno devolute ad un
ente o istituzione con analoghe finalità o con fini di pubblica utilità,
designati dall’Assemblea dei soci. A
nessun titolo il Patrimonio sociale potrà essere assegnato ai soci. Art.
21
CLAUSOLA COMPROMISSORIA Tutte
le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l’associazione o
suoi organi saranno sottoposte alla competenza del Collegio dei Probiviri. I
soci si impegnano a non adire ad altra autorità che non sia quella del
Collegio dei Probiviri, salve le competenze previste dalla legge. Il
Collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore, senza
vincoli di procedura ed il suo lodo, pronunciato e bono et aequo entro
sessanta giorni dalla prima riunione del Collegio, sarà inappellabile e
deciderà anche circa le spese. Art.
22 RIMANDO Per
quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti
disposizioni legislative in materia di enti non commerciali. Letto,
approvato e sottoscritto. Alma,
lì 19 luglio 2005
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